Esempi perizie lavoro
Sono in vendita le seguenti perizie comprendenti la relazione tecnica in file word e i calcoli eseguiti su foglio excel.
Si precisa che tutte le perizie richieste non conterrano i dati delle parti e del Giudice o del Tribunale nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy e del segreto professionale.
Il costo di ogni esempio di relazione tecnica è pari a 30,00 euro e verrà parcellato contestualmente al ricevimento del bonifico.
Attenzione trattandosi di prestazione professionale la parcella sarà soggetta a ritenuta d'acconto.
Quesiti peritali:
1) Valutazione totalizzazione e ricongiunzione pensione Enpab e INPS.
2) Il CTU, "tenendo conto dei rispettivi conteggi di parte, dovrà quantificare le differenze retributive spettanti al ricorrente sulla base dei parametri indicati nell’ordinanza emessa all’udienza del 18/11/2009 ed in relazione alle voci rappresentate da retribuzione base, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi e TFR; nel quantificare il compenso per lavoro straordinario ed indennità sostitutiva di ferie, il CTU dovrà tenere conto delle giornate effettivamente lavorate, con esclusione quindi di quelle in cui il ricorrente risulti aver fruito di ferie, sulla base dei fogli di presenza e delle allegate buste paga, sulla base degli stessi fogli di presenza, il CTU dovrà altresì quantificare il compenso spettante per lavoro prestato durante giornate festive, in relazione all’art. 203 del CCNL.
3)"Quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente e ciò esclusivamente con riguardo alle voci relative a paga, tredicesima, quattordicesima, straordinario, indennità per lavoro domenicale, indennità di maneggio denaro e trattamento di fine rapporto, considerando un rapporto di lavoro con la durata e l’orario indicati nell’atto introduttivo e con un inquadramento al II livello del CCNL pubblici esercizi.
4) "valutare l’importo del TFR spettante alla parte ricorrente, tenendo conto delle retribuzioni indicate nelle buste paga agli atti; il CTU dovrà, in particolare, rilevare la correttezza del calcolo eseguito da parte ricorrente, sia in relazione alle fonti normative applicabili ratione temporis (con particolare riferimento al testo dell’art.2120 c.c.) che in relazione alle fonti collettive di settore, coincidenti con quelle depositate agli atti e con quelle pure applicabili nel corso del rapporto (che sin da ora l’ausiliario viene autorizzato ad acquisire), in riferimento particolare alle disposizioni riguardanti la base di calcolo del trattamento di fine rapporto."
5) dica il C.T.U., attraverso, metodo e studio, l’esatto ammontare degli interessi legali, da riconoscere, dal 22/09/1988 al maggio 1995 (pensione Inps)
6)"accerti il C.T.U., la misura del trattamento di reversibilità spettante alla parte ricorrente oltre accessori determinati come da legge sino alle date di deposito del decreto ingiuntivo (14/11/2006), applicando la percentuale del 60% sul trattamento spettante al dante causa: tenga conto allo scopo delle sentenze depositate in atti e della documentazione acquisita"
7)"valutare l'importo spettante a titolo di capitalizzazione della quota di pensione, sulla base dei coefficienti dettati dal d.m. 20/02/2003"
8) "accertare le somme eventualmente dovute al ricorrente sulla base dei seguenti elementi e
criteri:
a) Durata del rapporto dal 13 gennaio 2000 al 12 ottobre 2005, orario di lavoro dalle 6
alle 17 con un’ora di pausa pranzo (ex art. 11, comma 6 CCNL Industria) dal lunedì al
venerdì, inquadramento nel IV livello del predetto CCNL;
b) Inclusione di paga, tredicesima, quattordicesima, esclusione di permessi e straordinari al
50%;
c) Inclusione e quantificazione di uno straordinario al 30% (ex art. 18, comma 6 CCNL)
fondata su una base di 11 ore settimanali (11 ore al giorno dalle 6 alle 17, sottratta una 2
di pausa pranzo, determinano una quantità di 10 ore al dì, da moltiplicarsi per cinque
giorni settimanali; del totale di 50 ore, le prime 39 rappresentano l’orario ordinario ex
art. 11 CCNL);
d) Percezione, da parte del ricorrente, delle somme, anno per anno, indicate in ricorso;
e) Ammontare di rivalutazione e interessi coerente tra somma degli importi unitari riferiti a
singoli periodi e totale domandato.
8)"determini il CTU l’importo delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente in relazione ai due distinti periodi di lavoro dal 17/09/2001 all’08/02/2002 e dal 01/03/2002 al 03/08/2002, per le causali indicate nel ricorso, sulla base dei seguenti criteri:
Orario di lavoro: si assumono quale dato di partenza le effettive ore di guida desumibili dai dischi del cronotachigrafo prodotto in atti – per i giorni scoperti si applicherà la media risultante dai periodi documentati – e si determinino su questa base gli orari da retribuire ed i criteri di retribuzione secondo le previsioni dell’art.11 bis CCNL imprese di spedizione.
percepito: si considerino come percepite le somme risultanti dalle buste paga prodotte in atti
livello di inquadramento: si applichi il livello retributivo del III livello S imprese di spedizione
ferie: si considerino 20gg di ferie non fruite all’atto della cessazione del rapporto
9)"accerti il CTU in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 1° maggio 2006 al 4 maggio 2007 sulla base delle modalità di svolgimento e degli orari di lavoro desumibili dalle buste paga prodotte in atti l'importo delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente per le causali dedotte in ricorso per effetto dell'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006 del CCNL Spedizione e trasporto merci in luogo del CCNL Spedizione e trasporto merci Artigianato. Acquisisca se non presenti in atti entrambi i contratti collettivi specificandone per ciascuno la decorrenza dell'efficacia e la sfera di applicazione e qualora lo ritenga necessario disponga un separato conteggio relativo ad una eventuale diversa decorrenza del CCNL Spedizione e trasporto merci; in ogni caso considerando come percepiti gli importi pagati con le buste paga prodotte in atti."
10)"quantificare le eventuali differenze retributive spettanti alla ricorrente, sulla base dei seguenti parametri: applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende per la panificazione periodo 1/7/97-30/06/2001; periodo lavorativo compreso tra il 29/7/1998 ed il 30/11/2000; orario lavorativo corrispondente a quello indicato in ricorso (8-17 per sei giorni alla settimana per il periodo suddetto); inquadramento al III livello A del suddetto CCNL (in riferimento al sistema di classificazione previsto dall'art.22); somme percepite corrispondenti a quelle indicate nelle scritture private depositate nel fascicolo di parte resistente; imputazione di tali somme alla sola retribuzione base; conseguente calcolo delle differenze dovute sulla retribuzione base e sulle altre voci retributive indicate in ricorso; nell'ipotesi in cui la retribuzione percepita sia da considerare superiore a quella prevista dalla fonte collettiva applicabile, il CTU dovrà calcolare l'importo delle altre voci dovute prendendo come parametro la somma effettivamente percepita, a preferenza di quella prevista dalla contrattazione stessa.
11) "quantificare esattamente le somme spettanti all’attrice per le voci di cui al ricorso, riferendosi all’intera durata del rapporto di lavoro e al livello indicato nel contratto individuale; che, dall’accertamento peritale, debba essere escluso il T.F.R., per il quale è stato emesso separato decreto ingiuntivo, non opposto e in relazione al quale, dunque, si è formato giudicato, senza che possa accertarsi un maggior credito, come chiarito dalla Cassazione, con sentenza n. 28719 del 03/12/2008, tra le altre;
che le somme dovute dalla resistente debbano essere confrontate con quelle percepite dall’attrice, di cui alla documentazione in atti, al fine di determinare l’importo capitale residuo eventualmente spettante, anche tenendo conto di interessi e rivalutazione monetaria;
12) "accertare l'entità delle differenze retributive spettanti al ricorrente, sulla base dei seguenti parametri: CCNL del settore commercio (anche per il periodo antecedente rispetto a quello depositato in atti, in relazione al quale il CTU viene autorizzato ad acquisire ed utilizzare la relativa fonte collettiva); periodo lavorativo, 8/1/1998 – 30/11/02; inquadramento corrispondente a quello indicato nelle buste paga (III livello); somme percepite corrispondenti a quelle desumibili dalla documentazione depositata dal ricorrente (ricevute di pagamento, buste paga) e, in relazione al periodo compreso tra gennaio ed aprile 1998, corrispondenti a quelle indicate nel conteggio allegato al ricorso; orario di lavoro: 7:30-13:00 - 15:30-19:30 per quattro giorni alla settimana, 7:30 – 13:00 per la giornata di giovedì, 7:30-19,30 per la giornata di sabato; esclusione del compenso per lavoro straordinario per il periodo compreso tra il 01/07/02 ed il 31/10/02; conseguente calcolo delle differenze spettanti su paga base, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, permessi, festività e TFR.
13) "accertare l'entità del compenso aggiuntivo spettante all’odierna parte ricorrente, applicando gli artt.45 e 58 del d.P.R. 484/96 (tenendo conto della data di riferimento ivi indicata, 30/04/92, per la determinazione della base iniziale di calcolo) oltre che l’art. 57 del d.P.R. 270/2000, sulla base degli aumenti periodici previsti dalle norme suddette e dei relativi meccanismi di indicizzazione. Il CTU dovrà formulare il calcolo, separatamente, in relazione a tutto il periodo controverso ovvero in riferimento al periodo decorrente dal 9/3/2004; dovrà altresì formulare il calcolo, sempre in via alternativa, tenendo come riferimento sia l’intero monte ore prestato che prendendo come riferimento il limite 104 ore mensili; allo scopo, potrà avvalersi tanto della documentazione depositata che di quella che ritenga necessario acquisire dalle parti. (Compenso medici)
14) accerti per il periodo 1/11/1959 – 05/06/1965 i contributi che risultano accreditati in favore del ricorrente verificando in caso di contrasto tra l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS cioè in caso di non integrale copertura di detto periodo verificando direttamente gli originali della documentazione relativa all'accredito dei contributi presso la sede INPS anche sulla scorta della copia prodotta dal ricorrente.
accerti se sussista per effetto dell'accertamento totale o parziale della copertura contributiva per detto periodo il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione determinando gli importi dovuti a decorrere dal 1/2/93 e successivamente l'importo eventualmente spettante al ricorrente sino all'anno 31/12/2009 indicando analiticamente gli importi dei ratei di pensione, l'importo delle eventuali differenze a credito del ricorrente l'importo totale delle differenze a credito del ricorrente calcolate alla data dell'udienza di rinvio.
15) "accerti il consulente l'importo del trattamento pensionistico di anzianità spettante al ricorrente dalla data del pensionamento al 31/12/2006 sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/06/2006 prodotta in atti e quindi tenendo conto del periodo di anzianità figurativa di sette anni da aggiungersi all'anzianità contributiva effettiva di anni 25 mesi 1, giorni 5, nonché l'importo dell'eventuale differenza a credito del ricorrente da indicare sia mese per mese che nell'importo totale.
16)"determini il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta in giudizio, e della documentazione disponibile presso gli uffici pubblici o presso le parti, che sin d’ora autorizzo ad acquisire, 1) l’importo degli utili dell’impresa familiare per cui è causa nel periodo 7/3/1987 – 17/10/2001 nonché 2) nella sola ipotesi che siano stati concretamente individuati specifici beni acquistati con i proventi dell’impresa familiare, il loro attuale valore."
17)"accerti il C.T.U., la misura del trattamento di reversibilità spettante alla parte ricorrente oltre accessori determinati come da legge sino alle date di deposito del decreto ingiuntivo (14/11/2006), applicando la percentuale del 60% sul trattamento spettante al dante causa: tenga conto allo scopo delle sentenze depositate in atti e della documentazione acquisita".(pensioni)
18)"proceda il CTU ad una doppia elaborazione della pretesa retributiva del ricorrente avvalendosi ovvero escludendo il contenuto delle quietanze prodotte in corso di giudizio, con riferimento agli atti di causa". (differenze retributive)
19) "letti ed esaminati gli atti di causa accerti il Consulente l'entità delle spettanze dovute al ricorrente Tizio per l'attività svolta presso la società fallita fino al giugno 2008 , applicando il CCNL commercio, non essendo la società fallita di carattere industriale. Per spettanze devono intendersi tutte le voci retributive: paga base, festività e ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, TFR, lo straordinario solo ove risulti dalle risultanze istruttorie, decurtando gli importi già pagati come indicati a pagina 3 del ricorso. Il G.I. precisa che nell'accertamento delle spettanze il CTU dovrà formulare due ipotesi riguardo alla durata del rapporto di lavoro; una con inizio dal 27/02/2006 al 15/06/2008, e l'altra con inizio dal dicembre 2006 e fino alla stessa data di cessazione".
20) dica il CTU quali siano le differenze retributive derivanti dall'inquadramento in qualità di dirigente con incarico di struttura semplice (DIRIGENTE UOS art.27 CCNL lett. B) per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2012 considerando come percepite le somme indicate nelle buste paga allegate agli atti facendo riferimento alla documentazione in atti, alla normativa nazionale, regionale e dell'azienda USL RM G".